Ha ricevuto un atto di precetto o un pignoramento, oppure teme che arrivi? Prima di tutto: non lo ignori e non paghi d’istinto. Capita che importi e richieste non siano corretti. Verifichiamo il debito e cerchiamo con il creditore un accordo sostenibile.
Il pignoramento è l’atto con cui un creditore blocca beni o somme del debitore per farsi pagare. Per arrivarci deve avere un titolo esecutivo, per esempio un decreto ingiuntivo non opposto o una sentenza, e di solito notificare un atto di precetto, che dà almeno 10 giorni per pagare (art. 480 c.p.c.).
Con il pignoramento presso terzi la banca blocca le somme sul conto fino all’importo richiesto, aumentato della metà (art. 546 c.p.c.). Se sul conto arrivano stipendio o pensione, la legge prevede tutele specifiche per queste somme (art. 545 c.p.c.).
Per i crediti ordinari il limite generale è un quinto dello stipendio (art. 545 c.p.c.). Per i debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione la trattenuta è di un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto oltre (art. 72-ter D.P.R. 602/1973).
Una parte della pensione non si può pignorare: è pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Sulla parte che supera questa soglia valgono i limiti previsti dalla legge (art. 545 c.p.c.).
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare l’unica casa di proprietà in cui il debitore ha la residenza, se non è di lusso; gli altri immobili solo per debiti oltre 120.000 euro e a determinate condizioni (art. 76 D.P.R. 602/1973). Questa tutela non vale per i creditori privati, come banche, finanziarie o società che hanno acquistato il credito.
Banche, finanziarie e società di recupero gestiscono moltissime pratiche: capita che qualcosa non torni, per esempio:
Sono controlli da fare sui documenti: li facciamo noi, partendo dalla prima analisi gratuita.
Atti ricevuti, contratti, estratti conto, lettere dei creditori: ricostruiamo chi è il creditore e quanto chiede.
Controlliamo importi, interessi, eventuale cessione del credito e trattenute. Se serve una difesa in giudizio, le diciamo con chiarezza che deve rivolgersi a un avvocato.
Cerchiamo un accordo sostenibile: saldo e stralcio, anche a rate, o una rata più bassa. Decide il creditore: nessuno può garantire il risultato.
Ogni proposta la autorizza lei, e l’accordo si chiude per iscritto, con la liberatoria quando il debito è saldato.
Se i debiti sono più di quelli che può sostenere, valutiamo con lei anche le procedure di sovraindebitamento. Il costo è scritto nel preventivo e nel contratto prima della firma: quanto costa e come funziona.
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Di regola il pignoramento è preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, che dà almeno 10 giorni per pagare. Una telefonata o una lettera di sollecito non bastano per pignorare. Se ha ricevuto un atto, conviene rivolgersi subito a un avvocato e farci verificare i documenti.
Per i crediti ordinari la legge prevede in generale un limite di un quinto dello stipendio; per i debiti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione valgono limiti diversi, legati all'importo dello stipendio. Capita che le trattenute non siano calcolate correttamente: le verifichiamo noi sui documenti.
Sì, ma la legge lascia al pensionato una parte che non si può pignorare, il cosiddetto minimo vitale. Sulla parte che supera quella soglia valgono i limiti previsti dalla legge. Va verificato caso per caso.
Dipende da chi è il creditore. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a certe condizioni, non può pignorare l'unica casa di proprietà in cui si vive; un creditore privato, come una banca o una finanziaria, invece può. Ogni situazione va valutata sui documenti.
Spesso sì: anche durante un pignoramento il creditore può accettare un accordo, per esempio un saldo e stralcio. Non è un diritto e decide il creditore. Prima conviene verificare che l'importo richiesto sia corretto.
No: per difendersi in un procedimento giudiziario serve un avvocato. Noi verifichiamo la situazione dei debiti e trattiamo con i creditori per cercare un accordo, sempre con la sua autorizzazione.
Informazioni generali verificate sulle norme in vigore al 25 ottobre 2026; non sostituiscono la consulenza di un avvocato sul suo caso.
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